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Regolamento di
Istituto
Approvato nel Consiglio d’Istituto del
21/12/2004 con delibera N. 4
Premessa
La scuola è un luogo di formazione ed
educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto
democratico di tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti,
allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.
Il regolamento di istituto, vuole rendere
esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e
condivise, facilitano il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei
diritti e delle libertà di ciascuno.
Art. 1
Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo Classico "A.
Rosmini" i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, emanato con D.P.R. 24/6/1998, n° 249. Essi sono i tre articoli che
seguono.
Art. 2 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso
di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 3 - Diritti
1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e
di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità
previste dal presente Ordinamento di Istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione diretta e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo - didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso, di istituto.
10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della
scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. È favorito, inoltre,
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 4 - Doveri
1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di
istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art. 2.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 5 - Orari, Ritardi, Assenze Giustificazioni
L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti
che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 8.10 alle ore 8.20). Il
suono della campanella delle ore 8.20 segna l'inizio della prima ora di
lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre cinque
minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non
deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare
tutta l'istituzione scolastica; l'insegnante della prima ora, per delega
del Dirigente, può consentire l'ingresso fino alle ore 8.25; i ritardi oltre
questo limite comportano l'ingresso alla seconda ora, i cui permessi
saranno rilasciati dal Dirigente o dai suoi Collaboratori.
I cancelli di accesso vengono chiusi alle ore 8,30.
In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di
lezione.
Gli alunni maggiorenni, che si presenteranno in ritardo, saranno ammessi
alla lezione successiva solo se in possesso di regolare giustificazione. Gli
alunni minorenni, che si presenteranno in ritardo, saranno riammessi in
classe e il giorno successivo dovranno essere accompagnati dal genitore per
giustificare il ritardo. Dopo ripetuti ritardi da parte dei maggiorenni
verranno contattate telefonicamente le famiglie.
Art. 6 Frequenza alle lezioni
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese
le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione
Cattolica per gli avvalentisi. Non sono ammesse assenze durante le ore di
lezione.
Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le
lezioni solo se autorizzati dall'insegnante, comunque mai più di uno per
volta, e provvisti del cartellino assegnato ad ogni classe. I docenti sono
tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni.
Art. 7 - Uscite anticipate
Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per
motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della terza ora di
lezione; i minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di
uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i
minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle
giustificazioni e sul giornale di classe. I permessi saranno concessi dal
Dirigente o dai suoi Collaboratori.
Art. 8 - Assenze
In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati, sul libretto
delle giustificazioni, dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le
proprie richieste di giustificazioni.
Se l'assenza, per motivi di salute, supera i cinque giorni consecutivi la
giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che
attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare
le lezioni.
Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più
responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul
profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere
sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di
profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni.
L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento
positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per
l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti liceali.
Art. 9 Divieto di "fumare" nei locali pubblici
In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali
pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non
fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici Tutti sono obbligati a
ottemperare a tale direttiva. Nei locali dell’istituto sono affissi i
relativi cartelli di divieto e sono stati individuati gli appositi docenti
incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni
che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare.
Art. 10
Durante le normali ore di lezione nessun alunno, tranne quelli che hanno
Educazione Fisica, può trattenersi nella palestra coperta e nelle strutture
all’aperto destinate all’insegnamento dell’Educazione Fisica..
Art. 11
Per delibera del Consiglio di Istituto, ogni classe è responsabile in solido
delle proprie aule e delle suppellettili in relazione a eventuali danni che
ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento dei muri.
Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su
tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano. Gli eventuali danni,
pertanto, saranno addebitati agli studenti o gli interessati ne cureranno la
pulizia.
Art. 12
Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita
scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente
responsabile, rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non
danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non
lasciare i resti della colazione né lungo i corridoi né in cortile né per le
scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori.
Art. 13 - Assemblee
Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13
e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297.
Tutte le componenti della scuola: allievi, docenti, genitori, personale
amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel
rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d’Istituto è tenuto a valutare,
se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.
Assemblea di classe:
gli studenti possono richiederne una al mese fatta eccezione per gli ultimi
30 giorni di scuola. La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti
di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà
l’assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni di
anticipo sulla data prevista con l’indicazione di giorno, ora e ordine del
giorno dell’assemblea. I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere il
verbale dell’assemblea nell’apposito registro. Nel caso in cui all’assemblea
siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l’autorizzazione
al Consiglio d’Istituto.
Assemblee d’istituto: esse saranno richieste e comunicate con almeno
cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. Nella prima
assemblea gli alunni redigeranno un regolamento per il funzionamento delle
assemblee che sarà sottoposto al Consiglio d’Istituto. In caso di
eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere
un'assemblea straordinaria. I vari tipi di assemblea sono considerati
attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il
Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Non possono aver
luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.
Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico
particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli
studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli
studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il
compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti
all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti
disponibili, possono preventivamente documentarsi.
Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge
146 del 12/6/90.
Assemblee dei genitori:
i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario
scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la
disponibilità dei locali e del personale ausiliario. L’assemblea dei
genitori deve darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di
Istituto.
Art. 14
Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di
classe e membri del Consiglio di Istituto, è il momento di raccordo
organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della
scuola (Dirigente, consigli di classe, Consiglio di Istituto, collegio dei
docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del Comitato dei genitori
si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri
genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento ma senza
diritto di voto, oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica gli
studenti, i docenti, il personale A.T.A.
Gli Organi Collegiali
In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della
istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998
(dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)
continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94.
Art. 15
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva
alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è
disposta dal Dirigente.
Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio
stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di
almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 16
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed
elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il
proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti,
rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno
dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi
tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste
per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da
ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.
Art. 17
Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi
adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti
avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola,
sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del
Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio
medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne attesta in calce ad
essa la data e ne dispone l'affissione immediata. L'affissione all'albo
avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti
giorni.
Art. 18
I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati
nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro
del Consiglio che ne faccia richiesta.
In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella
relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del
Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
Art. 19
La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di
Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data
delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta
ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito
avviso, all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere effettuata per telefono. La convocazione del Collegio dei docenti è
disposta dal Dirigente con una circolare interna.
Art. 20
Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo.
Il Consiglio di Istituto si riunisce, di
norma, una volta al mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente
indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale
ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che
ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla
convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della
collaborazione del Personale di segreteria della scuola.
I Consigli di Classe da tenersi, a norma
dell'art.. 5 del D. L.vo n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti
degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad
inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente
della classe, da lui delegato. Possono essere convocati consigli di classe
straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del
Consiglio, escluso dal computo il Presidente.
Art. 21
Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello
stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31
ottobre dell'anno scolastico.
Art. 22
Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a
formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.
Docenti: Orario di Servizio. Assenze.
Permessi. Congedi
Art. 23
I docenti devono presentarsi in servizio cinque minuti prima del proprio
orario di servizio.
Art. 24
I docenti assenti per motivi di salute
devono comunicare entro le ore 8,05 la propria assenza alla presidenza.
Art. 25
I docenti devono effettuare il cambio di classe in tempi brevi
compatibilmente con la dislocazione all’interno del plesso scolastico.
Art. 26
Per ciò che concerne la disciplina dei permessi, congedi, e assenze il
presente regolamento si rimanda alla normativa contrattuale vigente, della
quale il personale della scuola è tenuto ad uniformarsi.
Diritti di informazione
Art. 27
La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché
contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli
dei partiti politici.
Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.
Art. 28
Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli
Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle
Organizzazioni sindacali.
Art. 29
E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi
offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.
Art. 30
Le fotocopiatrici possono essere utilizzati da tutte le componenti della
scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno
stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità da
concordarsi con il Dirigente.
Uso dei locali
Art. 31
Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti
igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.
Art. 32
I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee
e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.
L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto
soccorso.
Art. 33
La scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti lasciati
incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare, attraverso
iniziative idonee, il senso comune di responsabilità, approntando, comunque,
tutte le necessarie misure cautelative.
Art. 34
Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi
suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze del
Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio
dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di
responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del
principio di autodisciplina.
Art. 35
Il funzionamento della Biblioteca, dell'Aula degli studenti, delle Palestre
e del Laboratorio di Informatica è disciplinato dai rispettivi regolamenti
allegati al presente Regolamento di Istituto.
Art. 36
Considerato che nelle adiacenze dell’Istituto non esiste un parcheggio
custodito, unicamente per venire incontro alle esigenze di tutti, si tollera
l’ingresso delle macchine dei docenti e l’ingresso dei motorini degli
alunni, negli spazi a ciò destinati lungo i viali dell’istituto, purché ciò
non rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della
scuola. In caso contrario ed in mancanza delle più elementari norme di
sicurezza e di rispetto del codice stradale, compreso il rispetto del
parcheggio con le strisce gialle, sarà fatto divieto per tutti.
Servizi
amministrativi
Art. 37
L’ ufficio di segreteria è aperto al pubblico e ai docenti nei giorni
dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il
martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Art. 38
È fatto divieto al personale non
amministrativo dell’istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle,
documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli
addetti dell’ufficio di segreteria.
Art. 39
Per la richiesta dei documenti, di norma
non viene richiesta la forma scritta: si considera sufficiente la forma
orale, anche a mezzo telefono.
Il richiedente si può avvalere anche della forma scritta.
Art. 40
I certificati di servizio, di norma,
vengono rilasciati nella giornata successiva alla richiesta o, nei casi di
particolari difficoltà, entro tre giorni.
Art. 41
I certificati di studio, di frequenza
sono consegnati a vista o in giornata; in caso di particolare difficoltà il
giorno successivo, previa richiesta scritta fatta alla reception
dell’istituto.
Art. 42
Le copie dei documenti agli atti
dell’ufficio sono rilasciate in giornata, possibilmente a vista, o al
massimo il giorno successivo. Per il loro rilascio si osserva quanto
prescritto dalla legge 7 agosto 1990, nº 241 e dalle circolari del M.P.I.
nº 278 del 30/9/1992, 25 maggio 1993, nº 163 e nº 94 del 16/3/1994 che
prevedono il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante marche da
bollo di €. 0,26 per 1 o 2 copie, di € 0.52 da 3 a 4 copie e così via. In
caso di richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere apposte
di esse le marche da bollo secondo la tariffa vigente. Tale procedura è
adeguatamente pubblicizzata all’albo della scuola.
Art. 43
L’utente, nel presentare all’istituto
documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può
avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell’art.
46 del DPR 30/12/2000, nº445.
Art. 44
La distribuzione dei moduli di iscrizione
e’ effettuata a vista nei giorni previsti e la procedura di iscrizione,
curata da un collaboratore scolastico incaricato del servizio di sportello e
poi formalizzata dall’assistente amministrativo appositamente incaricato dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale procedura si cercherà
di attuarla, con la creazione di un’apposita taske force in un tempo massimo
di 10 minuti dalla consegna della domanda. L’assistente amministrativo
incaricato, in qualità di responsabile del procedimento, accetterà ed
autenticherà eventuali dichiarazioni sostitutive e acquisirà d’ufficio i
documenti non presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni
per le quali vale l’obbligo della trasmissione.
Art. 45
La richiesta di utilizzo dei sussidi
didattici, televisori, radioregistratori, postazioni multimediali mobili, in
dotazione del Liceo, deve essere fatta con formale comunicazione scritta
diretta al Dirigente Scolastico, di norma 5 giorni prima del previsto
utilizzo.
Art. 46
Le richieste di acquisti, sia esse in
conto capitale che di facile consumo sono fatte in forma scritta, con
allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità
didattiche. I beni da acquistare seguiranno le procedure dettate dal Decreto
1/2/2001 n° 44, e saranno disponibili solo a conclusione di tutte le
formalità previste per legge (tempi tecnici 60 gg.).
Disposizioni finali
Art. 47
Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione.
All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura dei docenti delle classi
iniziali leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento.
Art. 48
Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte
possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della
scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il presente Regolamento andrà in vigore dall'anno scolastico 2004-2005.
Art. 49
Per quanto non previsto nel presente regolamento d’Istituto si rimanda alle
vigenti disposizioni di legge.
Palma Campania, 21/12/2004
IL PRESIDENTE DEL C.d.I. IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof.ssa Rosa Di Riso prof.
Vincenzo Ammirati
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
La Biblioteca
Premessa
La biblioteca di Istituto è stata oggetto, negli ultimi anni, di un
lavoro particolarmente intenso, finalizzato a ripristinarne pienamente l'uso
e la funzionalità. Ad una prima ricognizione della consistenza dell'intero
patrimonio librario del "Rosmini", è succeduta la fase fondamentale della
catalogazione per titoli ed autori. Determinante per la riuscita conclusione
di tale lavoro è stata l'informatizzazione della biblioteca. Conseguenza
dell'informatizzazione è stato il passaggio dalla tradizionale schedatura
cartacea a quella elettronica. La piena funzionalità della biblioteca sarà
raggiunta con la realizzazione della numerazione progressiva dei libri negli
scaffali.
Art. 1 - L'orario di apertura
L'orario di apertura della biblioteca sarà il più ampio possibile, in
relazione alla disponibilità degli insegnanti ed alle risorse economiche
destinate al funzionamento della biblioteca.
All’orario di apertura deve essere data la massima pubblicità.
Art. 2 - Acquisto di materiale librario
L’acquisto di materiale librario, programmato dai Consigli di classe e dal
Collegio dei docenti, in accordo con il responsabile della biblioteca è
deliberato dal Consiglio di Istituto, possibilmente entro il mese di ottobre
di ciascun anno scolastico.
Art. 3 - Prestiti
L'ammissione ai prestiti è consentita a tutto il personale
dell’istituto, i dati essenziali di riferimento (nominativo, materiale, data
di consegna e riconsegna, ecc) e vengono annotati su di un apposito
registro. I prestiti devono essere restituiti entro 30 giorni.
Le palestre e gli impianti sportivi
Art. 1
La palestra e le altre strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per
le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività
del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel POF. Il
Consiglio d'Istituto può concedere l'assenso all'uso della palestra per
altre attività scolastiche.
Coloro che ne usufruiscono si faranno
carico di eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.
Art. 2
Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere
salvaguardate da deterioramento e danni dovuti ad incuria ed uso improprio.
Gli insegnanti di educazione fisica in servizio nell'Istituto sono
responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale
individualmente assegnato.
Art. 3
I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche solo per
normale uso, vanno segnalati al Coordinatore delle attività fisiche e
sportive.
Art. 4
Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso
degli attrezzi e del materiale utilizzato.
Art. 5
Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti
di abbigliamento idoneo.
Art 6
Eventuali danneggiamenti volontari degli attrezzi e degli oggetti debbono
essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile,
oppure all'intera classe presente a quell'ora, nel caso non si riesca a
rilevare responsabilità individuali.
Art. 7
Qualora le lezioni di Ed. F., dovessero coincidere nella stessa ora per più
classi, si provvederà, annualmente, a definire un calendario di rotazione
per l'uso degli spazi interni ed esterni.
Aula Multimediale
Art. 1
Possono accedere all'aula multimediale
tutti i docenti che hanno una discreta padronanza del computer e dei
sistemi operativi Windows.
Art. 2
I docenti che utilizzano l'aula
multimediale sono pregati di prenotarsi, con congruo anticipo, sul registro
predisposto, precisando il giorno, l'ora e la classe interessata.
Art. 3
Le chiavi dell'aula multimediale sono in
possesso dei collaboratori scolastici.
Art. 4
In caso di particolari necessità i
docenti possono accordarsi tra di loro per risolvere eventuali problemi di
sovrapposizioni.
Art. 5
Data la natura estremamente delicata
dell'elaboratore, gli alunni non possono in nessun caso utilizzare da soli
l'aula multimediale.
Art. 6
Nel caso si
verificassero anomalie o danneggiamenti, i docenti sono pregati di
annotarli sul registro delle prenotazioni e d'informare il responsabile.
Art. 7
Il laboratorio deve essere utilizzato
esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio del computer
è vietato.
Art. 8
I docenti possono utilizzare il computer
in proprio per preparare la lezione o per familiarizzare con un nuovo
programma. Sono comunque pregati di prenotarsi.
Art. 9
I docenti sono tenuti a consultarsi con
il responsabile qualora intendano installare o utilizzare nuovi programmi.
Si precisa, inoltre, che è assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o
programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare
gravemente il computer.
Art. 10
I docenti non possono delegare gli alunni
a svolgere da soli incarichi particolari nell'aula multimediale.
Art. 11
Prima di lasciare
l'aula multimediale, i docenti sono pregati di assicurarsi che il computer
e la stampante vengano spenti utilizzando la giusta.
Art. 12
Alla fine della lezione, i docenti devono
controllare che tutto sia in ordine, di chiudere l'aula multimediale e di
restituire le chiavi al personale addetto.
Art. 13
Si precisa che il responsabile del
laboratorio non è il tecnico di laboratorio.
Regolamento Laboratorio d'Informatica
Ai docenti
Art. 1
Possono accedere al laboratorio
d'informatica tutti i docenti che hanno una discreta padronanza del
computer, del sistema operativo Windows .
Art. 2
I docenti che
utilizzano l'aula multimediale sono pregati di prenotarsi, con congruo
anticipo, sul registro predisposto precisando il giorno, l'ora e la classe
interessata.
Art. 3
Le chiavi del laboratorio d'informatica
sono in possesso dei collaboratori scolastici.
Art. 4
I docenti devono compilare una piantina
del laboratorio annotando i nomi degli alunni della classe che lavorano
nelle dodici postazioni e questa disposizione deve essere rispettata per
tutto l'anno scolastico.
Art. 5
In caso di particolari necessità i
docenti possono accordarsi tra di loro per risolvere eventuali problemi di
sovrapposizione.
Art. 6
Data la natura estremamente delicata
delle apparecchiature elettroniche, gli alunni non possono in nessun caso
utilizzare da soli il laboratorio.
Art. 7
Nel caso si verificassero anomalie o
danneggiamenti, i docenti sono pregati di annotarli sul registro delle
prenotazioni e d'informare il responsabile.
Art. 8
Il laboratorio deve essere utilizzato
esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio degli
elaboratori è vietato.
Art. 9
I docenti possono ovviamente utilizzare i
computer in proprio per preparare la lezione o per familiarizzare con un
nuovo programma. Sono comunque pregati di prenotarsi.
Art. 10
I docenti sono tenuti a consultarsi con
il responsabile qualora intendano installare o utilizzare nuovi programmi.
Si precisa, inoltre, che è assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o
programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare
gravemente i computer.
Art. 11
I docenti non possono delegare gli alunni
a svolgere da soli incarichi particolari nel laboratorio.
Art. 12
Prima di lasciare il laboratorio, i
docenti sono pregati di assicurarsi che i computer e le stampanti vengano
spenti utilizzando la giusta procedura.
Art. 13
Alla fine della lezione, i docenti devono
controllare che tutto sia in ordine, di chiudere il laboratorio e di
restituire le chiavi al personale addetto.
Art. 14
Si precisa che il responsabile del
laboratorio non è il tecnico di laboratorio.
Agli studenti
Art. 14
Il laboratorio d'informatica è un
patrimonio della scuola ed offre la possibilità di un
insegnamento-apprendimento efficace, stimolante ed individualizzato. Gli
studenti sono, pertanto, invitati ad utilizzare le apparecchiature con cura
e senso di responsabilità.
Art. 15
Gli studenti devono seguire
scrupolosamente le istruzioni dei loro docenti per evitare operazioni
incongrue che possano danneggiare gli elaboratori.
Art. 16
È assolutamente vietato l'utilizzo di
dischetti o programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può
danneggiare gravemente i computer.
Art. 17
Gli studenti non devono assolutamente
cambiare la configurazione dei computer come, per esempio, modificare lo
sfondo del desktop, inserire salvaschermo, ecc.
Regolamento visite
didattiche e viaggi d’istruzione
Indicazioni relative alla
scelta delle agenzie per i viaggi d’istruzione
a.
invitare massimo quattro
agenzie per l’intero pacchetto di viaggi;
b.
accettare la presentazione
dei preventivi per la “gara – concorso” delle agenzie che negli ultimi anni
hanno assolto pienamente l’incarico ricevuto, offrendo un buon servizio
(come da relazioni sui viaggi d’istruzione elaborate dai docenti
accompagnatori in collaborazione con gli studenti partecipanti);
c.
estrarre eventuali altri
nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle agenzie richiedenti
l’inserimento nell’albo fornitori, che hanno presentato un programma ed una
documentazione seria ed affidabile (per la verifica eventualmente si
consulteranno l’Ente Provinciale del Turismo e le Aziende di Promozione
Turistica).
Indicazioni relative alla scelta della
ditta per il noleggio di pullman per visite didattiche di mezza o intera
giornata
a.
invitare n° 3 ditte per
tutto il programma annuale;
b.
confermare la ditta
vincitrice della “gara – concorso” dell’anno scolastico precedente se ha
offerto un buon servizio (come da relazioni sulle visite didattiche
elaborate dai docenti accompagnatori);
c.
estrarre gli altri
nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle ditte richiedenti
l’inserimento nell’albo fornitore.
Scelta dei docenti accompagnatori e norme
di comportamento di docenti e alunni nelle visite guidate e nei viaggi
d’istruzione
I docenti, ai quali spetta la
corresponsione dell’indennità di missione, devono:
a.
essere individuati dal
C.d.C., tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni
partecipanti al viaggio e possibilmente allo stesso ambito disciplinare;
b.
esercitare un’attenta e
continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico;
c.
informare, a conclusione
del viaggio, gli organi collegiali e il D. S., tramite relazione scritta ,
dell’esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con
riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto;
d.
mettersi in contatto con il
D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del viaggio;
e.
essere dotati di scheda
telefonica, solo per i viaggi d’istruzione, a spese della scuola per urgenti
comunicazioni di servizio.
Gli alunni, responsabilmente, devono:
a.
tenere un comportamento
corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza in
albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di
ritrovo, etc.);
b.
avere cura di non apportare
danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di
trasporto e degli alberghi;
c.
avere rispetto per
l’ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico –
culturale del paese che visitano;
d.
essere consapevoli,
soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che
possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il
massimo rispetto di esse, anche per la buona immagine del proprio paese;
e.
seguire le indicazioni dei
docenti accompagnatori;
f.
collaborare in generale per
il buon andamento del viaggio.
Nota Bene
1.
Le visite didattiche di
mezza o intera giornata saranno attivate subordinatamente alla
partecipazione della maggioranza degli alunni della classe, mentre i viaggi
d’istruzione, che saranno effettuati a classi parallele, non avranno tale
vincolo;
2.
tutte le uscite
extrascolastiche saranno attivate subordinatamente alla disponibilità di
accompagnamento dei docenti della classe, i quali, per l’effettuazione di
esse,dovranno presentare una richiesta scritta al responsabile;
3.
il periodo di durata del
viaggio d’istruzione sarà di cinque giorni per le classi che lo
effettueranno in Italia e per quelle che lo effettueranno all’estero in
aereo, di sette/otto giorni per le classi che lo effettueranno all’estero
in pullman;
4.
se nel giorno successivo
all’effettuazione di una visita didattica si dovesse verificare l’assenza di
massa di una determinata classe, essa non parteciperà più alle restanti
visite didattiche e neppure al viaggio d’istruzione;
5.
le visite didattiche
possono essere massimo bimensili sia per le classi che per gli
accompagnatori;
6.
le classi che rientrano
dopo le ore 21.00 da un’uscita extrascolastica, il giorno seguente sono
autorizzate ad entrare alla seconda ora;.
7.
gli studenti che hanno
subito gravi sanzioni disciplinari non effettueranno uscite
extrascolastiche.
Regolamento visite didattiche e viaggi d’istruzione è stato approvato con:
Delibera Collegio dei docenti 12 ottobre 2004 e Delibera Consiglio
d’istituto 18 ottobre 2004
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