Regolamento di Istituto

Approvato nel Consiglio d’Istituto del 21/12/2004 con delibera N. 4

 

Premessa

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

Il regolamento di istituto, vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate  e condivise, facilitano  il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà  di ciascuno. 

Art. 1
Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo Classico "A. Rosmini" i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. 24/6/1998, n° 249. Essi sono i tre articoli che seguono.

Art. 2 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 3 - Diritti
1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità previste dal presente Ordinamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione diretta e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. È favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 4 - Doveri
1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5  - Orari, Ritardi, Assenze Giustificazioni
L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 8.10 alle ore 8.20). Il suono della campanella delle ore 8.20 segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre cinque minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica;  l'insegnante della prima ora, per delega del Dirigente, può consentire l'ingresso fino alle ore 8.25; i ritardi oltre questo limite  comportano l'ingresso alla seconda ora, i cui permessi saranno rilasciati dal Dirigente o dai suoi Collaboratori.
I cancelli di accesso vengono chiusi alle ore 8,30.
In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione.
Gli alunni maggiorenni, che si presenteranno in ritardo, saranno ammessi alla lezione successiva solo se in possesso di regolare giustificazione. Gli alunni minorenni, che si presenteranno in ritardo, saranno riammessi in classe e il giorno successivo dovranno essere accompagnati dal genitore per giustificare il ritardo. Dopo ripetuti ritardi da parte dei maggiorenni verranno contattate telefonicamente le famiglie.

Art. 6 Frequenza alle lezioni
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione Cattolica per gli avvalentisi. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.
Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante, comunque mai più di uno per volta, e provvisti del cartellino assegnato ad ogni classe. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni.

Art. 7 - Uscite anticipate
Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della terza ora di lezione; i minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e sul giornale di classe. I permessi saranno concessi dal Dirigente o dai suoi Collaboratori.

Art. 8 - Assenze
In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati, sul libretto delle giustificazioni, dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.
Se l'assenza, per motivi di salute, supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.
Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti liceali.


Art. 9 Divieto di "fumare" nei locali pubblici
In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici  Tutti sono obbligati a ottemperare a tale direttiva. Nei locali dell’istituto sono affissi i relativi cartelli di divieto e sono stati individuati gli appositi docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare.

Art. 10 
Durante le normali ore di lezione nessun alunno, tranne quelli che hanno Educazione Fisica, può trattenersi nella palestra coperta e nelle strutture all’aperto destinate all’insegnamento dell’Educazione Fisica..

Art. 11 
Per delibera del Consiglio di Istituto, ogni classe è responsabile in solido delle proprie aule e delle suppellettili in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento dei muri. Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano. Gli eventuali danni, pertanto, saranno addebitati agli studenti o gli interessati ne cureranno la pulizia.

Art. 12
Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente responsabile, rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione né lungo i corridoi né in cortile né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori.

Art. 13 - Assemblee
Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13 e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297.
Tutte le componenti della scuola: allievi, docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d’Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.

Assemblea di classe:  gli studenti possono richiederne una al mese  fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola. La richiesta  scritta  e firmata  dai rappresentanti  di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l’assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni  di anticipo sulla data prevista  con l’indicazione di giorno, ora  e ordine del giorno dell’assemblea. I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere  il verbale dell’assemblea nell’apposito registro. Nel caso in cui all’assemblea siano invitati  soggetti esterni è necessario richiedere l’autorizzazione  al Consiglio d’Istituto.

Assemblee d’istituto: esse saranno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. Nella prima assemblea gli alunni redigeranno un regolamento per il funzionamento delle assemblee che sarà sottoposto al Consiglio d’Istituto. In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere un'assemblea straordinaria. I vari tipi di assemblea sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.
Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.

Assemblee dei genitori: i  rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario scolastico od extrascolastico, dietro  preavviso e compatibilmente  con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento  che verrà  comunicato al Consiglio di Istituto.

Art. 14
Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe e membri del Consiglio di Istituto, è il momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, consigli di classe, Consiglio di Istituto, collegio dei docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica gli studenti, i docenti, il personale A.T.A.

Gli Organi Collegiali
In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94.

Art. 15
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente.
Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 16
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 17
Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne attesta in calce ad essa la data  e ne dispone l'affissione immediata. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.


Art. 18
I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta.
In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 19
La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.

Art. 20
Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo.

Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art.. 5 del D. L.vo n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.


Art. 21
Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 22
Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.

 

 

 

 

 

Docenti: Orario di Servizio. Assenze. Permessi. Congedi

 

Art. 23
I docenti devono presentarsi in servizio cinque minuti prima del proprio orario di servizio.

 

Art. 24

I docenti assenti per motivi di salute devono comunicare entro le ore 8,05 la propria assenza alla presidenza.

 

Art. 25
I docenti devono effettuare il cambio di classe in tempi brevi compatibilmente con la dislocazione all’interno del plesso scolastico.

 

Art. 26
Per ciò che concerne la disciplina dei permessi, congedi, e assenze il presente regolamento si rimanda alla normativa contrattuale vigente, della quale il personale della scuola è tenuto ad uniformarsi.

 

Diritti di informazione

Art. 27
La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici.
Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

Art. 28
Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 29
E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Art. 30
Le fotocopiatrici possono essere utilizzati da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente.

 


Uso dei locali

Art. 31   
Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.

Art. 32
I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.
L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.

Art. 33
La scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare, attraverso iniziative idonee, il senso comune di responsabilità, approntando, comunque, tutte le necessarie misure cautelative.

Art. 34
Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze del Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina.

Art. 35
Il funzionamento della Biblioteca, dell'Aula degli studenti, delle Palestre e del Laboratorio di Informatica è disciplinato dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.

 

Art. 36
Considerato che nelle adiacenze dell’Istituto non esiste un parcheggio custodito, unicamente per venire incontro alle esigenze di tutti, si tollera l’ingresso delle macchine dei docenti e l’ingresso dei motorini degli alunni, negli spazi a ciò destinati lungo i viali dell’istituto, purché ciò non  rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della scuola. In caso contrario ed in mancanza delle più elementari norme di sicurezza e di rispetto del codice stradale, compreso il rispetto del parcheggio con le strisce gialle, sarà fatto divieto per tutti.


Servizi amministrativi

 

Art. 37
L’ ufficio di segreteria è aperto al pubblico e ai docenti nei giorni dal  lunedì, mercoledì e  venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore  16,00 alle ore 18,00.

 

Art. 38

È fatto divieto al personale non amministrativo dell’istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell’ufficio di segreteria.

 

Art. 39

Per la richiesta dei documenti, di norma non viene richiesta la forma scritta: si considera sufficiente la forma orale, anche a mezzo telefono.
Il richiedente si può avvalere anche della forma scritta.

 

 

Art. 40

I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati nella giornata successiva alla richiesta o, nei casi di particolari difficoltà, entro tre giorni.

 

Art. 41

I certificati di studio, di frequenza  sono consegnati a vista o in giornata; in caso di particolare difficoltà il giorno successivo, previa richiesta scritta fatta alla reception dell’istituto.

 

Art. 42

Le copie dei documenti agli atti dell’ufficio sono rilasciate in giornata, possibilmente a vista, o al massimo il giorno successivo. Per il loro rilascio si osserva quanto prescritto dalla legge  7 agosto 1990, nº 241 e dalle circolari del M.P.I. nº 278 del 30/9/1992, 25 maggio 1993, nº 163 e nº 94 del 16/3/1994 che prevedono il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante marche da bollo di €. 0,26 per 1 o 2 copie, di € 0.52 da 3 a 4 copie e così via. In caso di richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere apposte di esse le marche da bollo secondo la tariffa vigente. Tale procedura è adeguatamente pubblicizzata all’albo della scuola.

 

Art. 43

L’utente, nel presentare all’istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell’art. 46 del DPR 30/12/2000, nº445.

 

Art. 44

La distribuzione dei moduli di iscrizione e’ effettuata a vista nei giorni previsti e la procedura di iscrizione, curata da un collaboratore scolastico incaricato del servizio di sportello e poi formalizzata dall’assistente amministrativo appositamente incaricato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale procedura si cercherà di attuarla, con la creazione di un’apposita taske force in un tempo massimo di 10 minuti dalla consegna della domanda. L’assistente amministrativo incaricato, in qualità di responsabile del procedimento, accetterà ed autenticherà eventuali dichiarazioni sostitutive e acquisirà d’ufficio i documenti non presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni per le quali vale l’obbligo della trasmissione.

 

Art. 45

La richiesta di utilizzo dei sussidi didattici, televisori, radioregistratori, postazioni multimediali mobili, in dotazione del Liceo, deve essere fatta con formale comunicazione scritta diretta al Dirigente Scolastico, di norma 5 giorni prima del previsto utilizzo.

 

Art. 46

Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo sono fatte in forma scritta, con allegata relazione del richiedente contenente  le motivazioni e finalità didattiche. I beni da acquistare seguiranno le procedure dettate dal Decreto 1/2/2001 n° 44,   e saranno disponibili solo a conclusione di tutte le formalità previste per legge (tempi tecnici 60 gg.).

 

Disposizioni finali

Art. 47
Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione.
All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura dei docenti delle classi iniziali leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento.

 

Art. 48
Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il presente Regolamento andrà in vigore dall'anno scolastico 2004-2005.

 

Art. 49
Per quanto non previsto nel presente regolamento d’Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

 


Palma Campania, 21/12/2004

 IL PRESIDENTE DEL C.d.I.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    prof.ssa Rosa Di Riso                                      prof. Vincenzo Ammirati



 

 


ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

 

La Biblioteca

Premessa
La biblioteca di Istituto è stata oggetto, negli ultimi anni, di un lavoro particolarmente intenso, finalizzato a ripristinarne pienamente l'uso e la funzionalità. Ad una prima ricognizione della consistenza dell'intero patrimonio librario del "Rosmini", è succeduta la fase fondamentale della catalogazione per titoli ed autori. Determinante per la riuscita conclusione di tale lavoro è stata l'informatizzazione della biblioteca. Conseguenza dell'informatizzazione è stato il passaggio dalla tradizionale schedatura cartacea a quella elettronica. La piena funzionalità della biblioteca sarà raggiunta con la realizzazione della numerazione progressiva dei libri negli scaffali.

Art. 1 - L'orario di apertura
L'orario di apertura della biblioteca sarà il più ampio possibile, in relazione  alla disponibilità degli insegnanti ed alle risorse economiche destinate al funzionamento della biblioteca.
All’orario di apertura deve essere data la massima pubblicità.

Art. 2 - Acquisto di materiale librario 
L’acquisto di materiale librario, programmato dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti, in accordo con il responsabile della biblioteca è deliberato dal Consiglio di Istituto, possibilmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Art. 3 - Prestiti
L'ammissione ai prestiti è consentita  a tutto il personale dell’istituto, i dati essenziali di riferimento (nominativo, materiale, data di consegna e riconsegna, ecc) e vengono annotati su di un apposito registro.  I prestiti devono essere restituiti entro 30 giorni.
 
Le palestre e gli impianti sportivi

Art. 1 
La palestra e le altre strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel POF. Il Consiglio d'Istituto può concedere l'assenso all'uso della palestra per altre attività scolastiche.

Coloro che ne usufruiscono si faranno carico di eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Art. 2
Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti ad incuria ed uso improprio. Gli insegnanti di educazione fisica in servizio nell'Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

Art. 3
I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche solo per normale uso, vanno segnalati al Coordinatore delle attività fisiche e sportive.

Art. 4
Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.

Art. 5
Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo.

Art 6
Eventuali danneggiamenti volontari degli attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, oppure all'intera classe presente a quell'ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità individuali. 

Art. 7
Qualora le lezioni di Ed. F., dovessero coincidere nella stessa ora per più classi, si provvederà, annualmente, a definire un calendario di rotazione per l'uso degli spazi interni ed esterni.

Aula Multimediale

 

Art. 1

Possono accedere all'aula multimediale  tutti i docenti che hanno una discreta padronanza   del computer e dei sistemi operativi Windows.


Art. 2

I docenti che utilizzano l'aula multimediale sono pregati di prenotarsi, con congruo anticipo,  sul registro predisposto,  precisando il giorno, l'ora e la classe interessata.

 

Art. 3

Le chiavi dell'aula multimediale sono in possesso dei collaboratori scolastici.

 

Art. 4

In caso di particolari necessità i docenti possono accordarsi tra di loro per risolvere eventuali problemi di sovrapposizioni.

 

Art. 5

Data la natura estremamente delicata dell'elaboratore, gli alunni non possono in nessun caso utilizzare da soli l'aula multimediale.

 

Art. 6

Nel caso si verificassero anomalie o danneggiamenti,  i docenti sono pregati di annotarli sul registro delle prenotazioni e d'informare il responsabile.

 

Art. 7

Il laboratorio deve essere utilizzato esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio del computer è vietato.

 

Art. 8

I docenti possono  utilizzare il computer in proprio  per preparare la lezione o per familiarizzare con un nuovo programma. Sono comunque pregati di prenotarsi.

 

Art. 9

I docenti sono tenuti a  consultarsi con il responsabile qualora intendano installare o utilizzare nuovi programmi. Si precisa, inoltre, che è assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare gravemente il computer.

 

Art. 10

I docenti non possono delegare gli alunni a svolgere da soli incarichi particolari nell'aula multimediale.

 

Art. 11

Prima di lasciare l'aula multimediale, i docenti sono pregati di assicurarsi che il computer  e la stampante vengano spenti utilizzando la giusta.

 

Art. 12

Alla fine della lezione, i docenti devono controllare che tutto sia in ordine, di chiudere l'aula multimediale e di restituire le chiavi al personale addetto.

 

Art. 13

Si precisa che il responsabile del laboratorio non è il tecnico di laboratorio.

 

Regolamento Laboratorio d'Informatica

 

Ai docenti

 

Art. 1

Possono accedere al laboratorio d'informatica tutti i docenti che hanno una discreta padronanza   del computer, del sistema operativo Windows .

 

Art. 2

I docenti che utilizzano l'aula multimediale sono pregati di prenotarsi, con congruo anticipo,  sul registro predisposto  precisando il giorno, l'ora e la classe interessata.

 

Art. 3

Le chiavi del laboratorio d'informatica sono in possesso dei collaboratori scolastici.

Art. 4

I docenti devono compilare  una piantina del laboratorio annotando i nomi degli alunni della classe che lavorano nelle dodici postazioni e questa disposizione deve essere rispettata per tutto l'anno scolastico.

 

Art. 5

In caso di particolari necessità i docenti possono accordarsi tra di loro per risolvere eventuali problemi di sovrapposizione.

 

Art. 6

Data la natura estremamente delicata delle apparecchiature elettroniche, gli alunni non possono in nessun caso utilizzare da soli il laboratorio.

 

Art. 7

Nel caso si verificassero anomalie o danneggiamenti, i docenti sono pregati di annotarli sul registro delle prenotazioni e d'informare il responsabile.

 

Art. 8

Il laboratorio deve essere utilizzato esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio degli elaboratori è vietato.

 

Art. 9

I docenti possono ovviamente utilizzare i computer in proprio  per preparare la lezione o per familiarizzare con un nuovo programma. Sono comunque pregati di prenotarsi.

 

Art. 10

I docenti sono tenuti a  consultarsi con il responsabile qualora intendano installare o utilizzare nuovi programmi. Si precisa, inoltre, che è assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare gravemente i computer.

 

Art. 11

I docenti non possono delegare gli alunni a svolgere da soli incarichi particolari nel laboratorio.

 

Art. 12

Prima di lasciare il laboratorio, i docenti sono pregati di assicurarsi che i computer  e le stampanti vengano spenti utilizzando la giusta procedura.

 

Art. 13

Alla fine della lezione, i docenti devono controllare che tutto sia in ordine, di chiudere il laboratorio e di restituire le chiavi al personale addetto.

 

Art. 14

Si precisa che il responsabile del laboratorio non è il tecnico di laboratorio.

 

Agli studenti

 

Art. 14

Il laboratorio d'informatica è un patrimonio della scuola ed offre la possibilità di un insegnamento-apprendimento efficace, stimolante ed individualizzato. Gli studenti sono, pertanto, invitati ad utilizzare le apparecchiature con cura e senso di responsabilità.

 

Art. 15

Gli studenti devono seguire scrupolosamente le istruzioni dei loro docenti per evitare operazioni incongrue che possano danneggiare gli elaboratori.

 

Art. 16

È assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare gravemente i computer.

 

Art. 17

Gli studenti non devono assolutamente cambiare la configurazione dei computer come, per esempio,  modificare lo sfondo del desktop, inserire salvaschermo, ecc.

 

 

Regolamento visite didattiche e viaggi d’istruzione

Indicazioni relative alla scelta delle agenzie per i viaggi d’istruzione

a.    invitare massimo quattro agenzie per l’intero pacchetto di viaggi;

b.    accettare la presentazione dei preventivi per la “gara – concorso” delle agenzie che negli ultimi anni hanno assolto pienamente l’incarico ricevuto, offrendo un buon servizio (come da relazioni sui viaggi d’istruzione elaborate dai docenti accompagnatori in collaborazione con gli studenti partecipanti);

c.     estrarre eventuali altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle agenzie richiedenti l’inserimento nell’albo fornitori, che hanno presentato un programma ed una documentazione seria ed affidabile (per la verifica eventualmente si consulteranno l’Ente Provinciale del Turismo e le Aziende di Promozione Turistica).

Indicazioni relative alla scelta della ditta per il noleggio di pullman per visite didattiche di mezza o intera giornata

a.    invitare n° 3 ditte per tutto il programma annuale;

b.    confermare la ditta vincitrice della “gara – concorso” dell’anno scolastico precedente se ha offerto un buon servizio (come da relazioni sulle visite didattiche elaborate dai docenti accompagnatori);

c.     estrarre gli altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle ditte richiedenti l’inserimento nell’albo fornitore.

Scelta dei docenti accompagnatori e norme di comportamento di docenti e alunni nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione

I docenti, ai quali spetta la corresponsione dell’indennità di missione, devono:

a.    essere individuati dal C.d.C.,  tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e possibilmente allo stesso ambito disciplinare;

b.    esercitare un’attenta e continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico;

c.     informare, a conclusione del viaggio, gli organi collegiali e il D. S., tramite relazione scritta , dell’esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto;

d.    mettersi in contatto con il D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del viaggio;

e.    essere dotati di scheda telefonica, solo per i viaggi d’istruzione, a spese della scuola per urgenti comunicazioni di servizio.

 

Gli alunni, responsabilmente, devono:

a.    tenere un comportamento corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza in albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di ritrovo, etc.);

b.    avere cura di non apportare danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di trasporto e degli alberghi;

c.     avere rispetto per l’ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico – culturale del paese che visitano;

d.    essere consapevoli, soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il massimo rispetto di esse, anche per la buona immagine del proprio paese;

e.    seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori;

f.      collaborare in generale per il buon andamento del viaggio.

Nota Bene

1.    Le visite didattiche di mezza o intera giornata saranno attivate subordinatamente alla partecipazione della maggioranza degli alunni della classe, mentre i viaggi d’istruzione, che saranno effettuati a classi parallele, non avranno tale vincolo;

2.    tutte le uscite extrascolastiche saranno attivate subordinatamente alla disponibilità di accompagnamento dei docenti della classe, i quali, per l’effettuazione di esse,dovranno presentare una richiesta scritta al responsabile;

3.    il periodo di durata del viaggio d’istruzione sarà di cinque giorni per le classi che lo effettueranno in Italia e per quelle che lo effettueranno all’estero in aereo, di sette/otto giorni per le classi che lo effettueranno  all’estero in pullman;

4.    se nel giorno successivo all’effettuazione di una visita didattica si dovesse verificare l’assenza di massa di una determinata classe, essa non parteciperà più alle restanti visite didattiche e neppure al viaggio d’istruzione;

5.    le visite didattiche possono essere massimo bimensili sia per le classi che per gli accompagnatori;

6.    le classi che rientrano dopo le ore 21.00 da un’uscita extrascolastica, il giorno seguente sono autorizzate ad entrare alla seconda ora;.

7.    gli studenti che hanno subito gravi sanzioni disciplinari non effettueranno uscite extrascolastiche.

 

Regolamento visite didattiche e viaggi d’istruzione è stato approvato con: Delibera Collegio dei docenti  12 ottobre 2004 e Delibera Consiglio d’istituto 18 ottobre 2004