Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99
Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
e tabelle di attribuzione del credito scolastico
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59″;
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del
17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università”, che
sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, in particolare l’art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23
luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla legge11-1-2007, n. 1;
VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti
formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito
scolastico;
VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;
VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92
VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, e, in particolare, l’articolo 6;
TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato
in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è
stato possibile dare esecuzione all’art. 14, comma 3,
contenente le norme transitorie relative all’ammissione agli
esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito,
riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici
in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato 2008/2009;
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l’applicazione
della normativa transitoria di cui all’articolo 14, comma 3,
del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a
partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene
che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n.
122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli
anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C,
allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo
costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e
previste dall’art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998,
modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle
previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di
ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del
secondo ciclo dell’istruzione nonché all’esigenza di
recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui
all’introduzione della lode prevista dall’articolo 1,
capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007,n. 1;
RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi
per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni
esaminatrici;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei
punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante, si applica nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno.
2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si
estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno
scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima
classe.
Art.2
Attribuzione della lode
1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11
gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la
commissione di esame attesta il conseguimento di risultati
di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico
e nelle prove d’esame.
Art. 3
Criteri per l’attribuzione della lode
1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a
coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6,
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al
comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b)
abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi
terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori
a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento.
3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e
all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova
d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di
classe o dalla commissione, secondo le rispettive
competenze, nella misura massima all’unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno
2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso
dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita
nel penultimo anno.
5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui
al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che
conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge
10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al
comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b)
abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni
antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai
fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al
comma 5, il credito scolastico annuale relativo al
terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto
per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal
consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Art. 4
Norme transitorie
1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del
secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode
a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6,
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza
fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi
all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del
secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode,
il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del
secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode
a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6,
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza
fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi
alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione
della lode, il credito scolastico annuale relativo al
penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per
ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal
consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito
ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2,
relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui
all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni, a condizione che abbiano
conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.
11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato
con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre
relativamente ai candidati anticipatari per merito che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai
fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico
annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio
previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione,
secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito
ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2,
relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui
all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano
conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.
11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini
finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo
voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai
candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione
della lode, il credito scolastico annuale relativo al
terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto
per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal
consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei
confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al
comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007;
nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui
al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente
decreto.
6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati
anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi
del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di
cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o
superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la
valutazione del comportamento, anche nei due anni
antecedenti il penultimo.
IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI